LA MODALITA' DI TRASMISSIONE DEL TESTAMENTO DA PARTE DEL NOTAIO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 622 c.c., il notaio deve trasmettere alla Cancelleria del Tribunale nel cui circondario si è aperta la successione (art. 456 c.c.) copia in carta libera dei verbali previsti dagli artt. 620 e 621 c.c., nonché del testamento pubblico, unitamente all'istanza di inserimento nel Registro Generale dei Testamenti.
La trasmissione della documentazione può avvenire:
· a mezzo posta cartacea;
· tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
testamenti.tribunale.pisa@giustizia.it
PER L’UTENZA
Non possono rilasciarsi copie dei testamenti, le quali andranno richieste al notaio rogante.
Qualora l'utente abbia necessità di conoscere i dati del testamento, dovrà farne espressa richiesta nell'istanza; in tal caso, l'Ufficio rilascerà una certificazione con gli estremi dell’atto.